La disciplina che regolamenta gli
strumenti finanziari partecipativi, introdotta con la riforma del diritto
societario in vigore dal 1 gennaio 2004, prevede per le società l’emissione di
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi, a
seguito dell’apporto do soci o entità terze.
Rispetto all'emissione di azioni,
dove il conferimento viene imputato a capitale sociale, lo strumento
finanziario può essere diversamente attribuito a patrimonio netto (passività
reale) secondo le caratteristiche derivanti. Gli strumenti finanziari sono
categorizzati “partecipativi” quando risultano rappresentativi di un
investimento in capitale di rischio non assistito da garanzie o diritti
risarcitori, dove i diritti patrimoniali sono derivati dal risultato economico
della società. Sono invece classificati “non partecipativi” tutti gli strumenti
economico-finanziari per i quali si determina in misura costante e determinata
la relativa remunerazione. Sono prodotti che non vedono legami con le vicende
societarie, ma prevedono il diritto al rimborso dell’apporto.
Ai sensi dell’art. 2346 comma 6
c.c. la regolamentazione di strumenti finanziari partecipativi, nonché il
contenuto, sono determinati dallo statuto societario della realtà emittente.